Art. 1.
(Omessa denuncia di reato in danno di minore).

      1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a due anni».

      2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: «364,» sono inserite le seguenti: «364-bis,».
      3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;

          b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

 

Pag. 5